Domanda n. 82
Tra le norme dell'assicurazione contro i danni, l'art. 1908 del codice civile relativo al valore della cosa assicurata, stabilisce che nell'accertare il danno:
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La risposta esatta è la A.
Perché. Nell'accertare il danno non si attribuisce alle cose un valore superiore a quello del tempo del sinistro, salvo stima accettata per iscritto alla conclusione del contratto.