Domanda n. 547
Tra le norme dei contratti in generale, l'art. 1467 del codice civile stabilisce che: "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto". La risoluzione:
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La risposta esatta è la C.
Perché. La risoluzione per eccessiva onerosità non può essere domandata se l'onerosità sopravvenuta rientra nell'alea normale del contratto.