Domanda n. 434
L'art. 8 del Regolamento IVASS 9/2015, relativo alla validità dell'attestazione sullo stato del rischio, prevede che in caso di documentata cessazione del rischio assicurato, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità:
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Perché. Il Regolamento IVASS n. 9/2015 stabilisce che, in caso di documentata cessazione del rischio dichiarata dal contraente, l'ultimo attestato conserva validità per cinque anni dalla scadenza del…