Domanda n. 1578
Ai sensi del Regolamento IVASS 9 del 19 maggio 2015, in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di:
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Perché. Secondo il Regolamento IVASS n. 9/2015, in caso di cessazione del rischio, sospensione o mancato rinnovo per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio resta valido per cinque anni.