Domanda n. 1149
L'art. 1748 del Codice Civile prevede che l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all'agente precedente?
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La risposta esatta è la C.
Perché. La provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento e dovuti all'agente precedente spetta a lui, salvo che le circostanze rendano equo ripartirla con gli altri agenti.